FAQ

 
Per fruire delle detrazioni fiscali del 55-65% che documentazione serve e a chi inviarla? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?
 Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella faq 70) debba essere trasmessa ad Enea, per via telematica tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale, la documentazione costituita dall’Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al “decreto edifici”) e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore per a.c.s.) o dal solo Allegato F (nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell'utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. Di conseguenza, si consiglia l’utente di stampare questi documenti e conservarli in caso di futuri possibili controlli. Si ricorda infine che l'allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accedere alle detrazioni.
Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H? 
 Sono, appunto, allegati in originale al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "Decreti e Normativa" del sito http;//www.enea.it - che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito, che riproduce tali allegati.
Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
 Occorrono due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). Tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto edifici". 2) Scheda informativa semplificata sull'intervento realizzato (allegato F) da compilare a video e da inviare all'ENEA. Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici". 
Si ricorda che i pannelli solari devono possedere anche la certificazione solar keymark, obbligatoria dal 29 marzo 2013. 

Devo sostituire il generatore di calore del mio impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia? Dal 15/8/09 occorrono due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici". Nel caso di impianti con potenza nominale inferiore a 100 kW, questo documento può essere sostituito dalle certificazioni del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili), che attestino il rispetto dei medesimi requisiti. Ancora, l’asseverazione può anche essere resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".
Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili? La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili ai sensi di questi incentivi. 

Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
 Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con tributi pagati, se dovuti. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Il materiale che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione? 
 Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
 La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative. 

I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
 Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione? E quali sono i documenti da trasmettere ad ENEA? Dal 2008, ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 sono ammesse a detrazione anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purchè questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Quindi, anche per le pompe di calore e gli impianti geotermici, come per le caldaie a condensazione, dal 2008 è possibile trasmettere ad ENEA solo l’Allegato E. Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la documentazione da trasmettere ad ENEA non è stata semplificata nel tempo e rimane ancora costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E. Per le caldaie a biomassa, vedere la faq n° 27. 


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